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> Perle formative |
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di Eugenio La Mesa | |||||||||||||||||||||||
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Fare spamming significa inviare in modo indiscriminato, senza il consenso del destinatario, messaggi di posta elettronica e/o newsletter. Spesso ci viene chiesto se possa essere considerato spamming il mandare un messaggio pubblicitario ad un indirizzo di posta di pubblico dominio, senza aver avuto il consenso da parte del destinatario ma offrendo subito, all'interno del messaggio, la possibilità di cancellarsi. In base alla Netiquette (Network Etiquette), che è un insieme di principi, regole e linee guida di buon comportamento a cui ispirarsi nell'utilizzo di Internet, sviluppatesi spontaneamente tra gli utenti, la risposta è sì. La Netiquette non è stata attualmente recepita all'interno dell'ordinamento giuridico italiano. Il rispetto delle sue regole da parte dell'abbonato è però una condizione prevista dal contratto che si stipula con gli Internet Provider per avere accesso ad Internet. Comportamenti contrari alla Netiquette possono quindi causare l'interruzione del servizio di connettività. Le pratiche di spamming attuate dagli abbonati possono infatti essere molto pericolose per gli Internet Provider e per tutti i loro clienti. È successo infatti più volte che gli utenti raggiunti da messaggi indesiderati si siano vendicati inviando al mittente dello spamming messaggi contenenti "file spazzatura" di dimensioni molto rilevanti, con il risultato di intasare il servizio dell'Internet Provider che gli aveva fornito l'accesso, creando così problemi a tutti gli altri utenti del servizio. L'utilizzo della posta elettronica come veicolo pubblicitario/promozionale è disciplinato in Italia dalla legge 675/96. La legge 675/96 non
richiede, per il primo invio, la richiesta del consenso qualora il dato sia
pubblico. L'articolo 12 (Casi di esclusione del consenso) recita
infatti al punto c): Il consenso non è
richiesto quando il trattamento: Quindi per la legge 675/96 è lecito un primo invio senza consenso se l'indirizzo di posta elettronica è pubblico. Tale possibilità è però negata in una legge successiva, il dlgs n.185/99 - articolo 10, che recita: 1. L'impiego da parte di un fornitore del telefono, della posta elettronica, di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore o di fax, richiede il consenso preventivo del consumatore. La richiesta del
consenso per il primo invio riguarda l'attività di marketing nei
confronti dei consumatori, quindi dei privati. In relazione al
significato in italiano del termine consumatore (chi fa uso, acquistandoli
sul mercato, di determinati prodotti della natura o dell'industria), che si
riferisce ad una persona, non sembra infatti essere necessaria la
richiesta del consenso al primo invio di un messaggio di posta elettronica
alla azienda, il cui indirizzo di email sia pubblico.
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